Skip to content

Diritto. Scienza. Salute. Società.

Prospettive — Aleksić·Diritto·6 min di lettura

L'ultimo indirizzo della responsabilità

Quando l'autore di un danno non può essere portato in tribunale, resta un solo indirizzo: il dovere dello Stato di proteggere.

Di Srđan Aleksić
Illustrazione, non una fotografia degli eventi descritti.
Illustrazione, non una fotografia degli eventi descritti.

La risposta breve

Quando non si può fare causa al responsabile di un danno, per immunità, dispersione, scomparsa o decorso del tempo, resta un indirizzo. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo obbliga lo Stato a proteggere le persone dai rischi gravi che conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

Io rappresento le vittime. Non mi occupo delle cause di una guerra. Mi occupo delle sue conseguenze.

La distinzione conta più di quanto sembri. Le cause appartengono agli storici e ai politici. Le conseguenze appartengono alle persone: ai loro corpi, alle loro famiglie, ai loro risparmi. Una conseguenza ha un indirizzo. Qualcuno ci abita.

Il diritto esiste per collegare quell’indirizzo a un altro: quello di chi è responsabile. Ogni danno ha un autore. Non ogni autore può essere portato davanti a un giudice.

I.

L’autore scompare in quattro modi ordinari.

L’immunità. Le organizzazioni internazionali e gli Stati stranieri godono in genere dell’immunità dalla giurisdizione dei tribunali nazionali. Nel 2013, nel caso Stichting Mothers of Srebrenica c. Paesi Bassi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ammesso che le Nazioni Unite fossero immuni dalle azioni davanti ai tribunali olandesi, perfino per il genocidio di Srebrenica.

La dispersione. Alcuni danni hanno migliaia di autori. L’aria inquinata. Il clima che si riscalda. Nessuna singola fonte ha causato questa malattia in questa persona.

La scomparsa. Le società si sciolgono. I documenti vengono distrutti. I testimoni muoiono.

Il tempo. La legge fissa termini per le domande. Alcune malattie compaiono quando il termine è già scaduto.

In ciascun caso il danno resta. Il convenuto no.

II.

Un danno senza convenuto non è un danno senza responsabilità. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non si limita a vietare agli Stati di nuocere alle persone. Li obbliga a proteggerle dai rischi gravi che le autorità conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere. La Corte di Strasburgo ha costruito questo principio caso dopo caso, per più di trent’anni.

Guerra c. Italia, 1998. Gli abitanti vicini a uno stabilimento chimico di Manfredonia non furono informati dei rischi. Violazione.

Öneryildız c. Turchia, 2004. Un’esplosione di metano in una discarica di Istanbul distrusse le case costruite accanto e uccise 39 persone. Le autorità erano state avvertite da una perizia. Non fecero nulla. Violazione del diritto alla vita.

Budayeva c. Russia, 2008. Una colata di fango travolse una città di montagna. Gli allarmi erano stati ignorati e le difese lasciate senza riparazioni. Violazione del diritto alla vita.

Brincat c. Malta, 2014. I lavoratori di un cantiere navale statale furono esposti all’amianto per decenni. Lo Stato conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, il pericolo almeno dai primi anni Settanta. Non agì. Violazione.

Cordella c. Italia, 2019. Gli abitanti di Taranto hanno vissuto per anni accanto alle emissioni dell’acciaieria Ilva. Le autorità non li hanno protetti né hanno offerto loro un rimedio effettivo. Violazione.

In nessuno di questi casi la Corte ha dovuto stabilire che fosse lo Stato ad aver creato il pericolo. La domanda era un’altra. Che cosa sapevano le autorità? Che cosa hanno fatto di quello che sapevano?

III.

Lo stesso principio spiega una serie di cause italiane.

I soldati italiani che hanno prestato servizio in Bosnia e in Kosovo, e che in seguito si sono ammalati di tumore, non hanno fatto causa alle forze che spararono munizioni all’uranio impoverito. Hanno fatto causa al proprio Stato. La domanda davanti ai giudici era se il Ministero della Difesa conoscesse i rischi degli ambienti in cui mandava i suoi uomini, e se li avesse protetti. Nell’ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del ministero nel caso di un giovane soldato morto di leucemia dopo il servizio in Bosnia. Nel luglio 2026 un tribunale di Velletri ha dato ragione a un ufficiale in congedo che aveva prestato servizio in Kosovo. Secondo quanto riportato, ha stabilito che non era necessaria la certezza scientifica assoluta.

La stessa struttura è alla base delle domande ora pendenti in Serbia contro la Repubblica di Serbia, in quanto successore della Repubblica Federale di Jugoslavia, per conto di persone che hanno prestato servizio nelle zone colpite nel 1999. Io assisto i ricorrenti in quei procedimenti. Ciascuno sarà deciso sulle proprie prove.

Il principio è semplice. Se uno Stato manda delle persone incontro a un pericolo che conosceva, deve loro protezione. Se non le ha protette, deve loro un rimedio.

I suoi limiti sono altrettanto chiari. Lo Stato non risponde di tutto ciò che accade sul suo territorio. Il rischio doveva essere noto, o conoscibile. Dovevano esistere misure ragionevoli che non sono state prese. E l’omissione deve essere collegata al danno.

IV.

Il tempo è l’ostacolo di cui si parla meno.

I termini di prescrizione hanno un senso. Le prove si deteriorano. I convenuti hanno diritto alla certezza. Ma le regole sono state scritte per lesioni che si vedono quando avvengono. Il mesotelioma, il tumore causato dall’amianto, compare di solito decenni dopo l’esposizione.

Nel caso Howald Moor c. Svizzera (2014), un lavoratore esposto all’amianto negli anni Sessanta e Settanta ricevette la diagnosi nel 2004 e morì nel 2005. I tribunali svizzeri dichiararono prescritte le domande della famiglia, perché il termine decorreva dalla data dell’esposizione. Quando lui seppe di essere malato, per la legge la questione era già chiusa. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione del diritto di accesso a un tribunale. Quando la scienza dimostra che una persona non può sapere di essere malata se non molto tempo dopo l’esposizione, questo fatto deve contare nel calcolo del termine.

Il principio va oltre l’amianto. Radiazioni, sostanze chimiche, contaminazione: ogni danno con una lunga latenza si scontra con lo stesso orologio.

V.

In casi come questi, è dalle prove che comincia il ragionamento.

La parte che sapeva di più sul rischio, il datore di lavoro, l’autorità, il gestore del sito, di solito custodisce i documenti. La persona che si è ammalata di solito ha una diagnosi e un ricordo. La prova peritale è costosa. Quando nessuna istituzione nazionale è in grado di svolgere un’analisi specialistica, la procedura civile serba consente di acquisire la perizia all’estero.

Lo standard di prova nel processo civile non è la certezza scientifica. È la probabilità: che un fatto sia più probabile che no. I tribunali italiani hanno applicato esattamente questo criterio. Un giudice che pretende la certezza di laboratorio da un ricorrente malato ha innalzato lo standard di prova senza dirlo, e lo ha innalzato contro la parte meno in grado di soddisfarlo.

Le conseguenze del ritardo sono concrete. Nel sud della Serbia, persone povere malate di tumore vendono le ultime cose che possiedono per pagarsi le cure. Intanto la domanda su chi risponda della loro malattia resta aperta.

VI.

La questione centrale è la responsabilità. Alla vittima non basta che il danno venga riconosciuto. Il danno deve essere collegato a un responsabile.

L’immunità può sbarrare la strada verso un convenuto. Non cancella i doveri degli altri. La dispersione rende difficile l’attribuzione individuale. Non solleva lo Stato dal dovere di regolare un rischio noto. Il tempo rende più difficile raccogliere le prove. Non dovrebbe rendere giuridicamente invisibile una malattia solo perché è comparsa tardi.

Lo Stato non è l’autore di ogni danno. Spesso è l’ultimo soggetto che sapeva, che avrebbe potuto agire e che può ancora essere chiamato a rispondere. Quando tutte le altre porte sono chiuse, quella resta aperta.

La giustizia è raggiungibile. Richiede tempo. E per la giustizia bisogna lavorare.

Le righe iniziali e la riga finale riprendono dichiarazioni pubbliche di Srđan Aleksić (Danas, 14 agosto 2022 e 30 marzo 2023). Assiste i ricorrenti nei procedimenti sull’uranio impoverito in Serbia.

CEDU: Guerra e altri c. Italia [GC] (19 feb 1998) · Öneryildız c. Turchia [GC] (30 nov 2004) · Budayeva e altri c. Russia (20 mar 2008) · Howald Moor e altri c. Svizzera (11 mar 2014) · Brincat e altri c. Malta (24 lug 2014) · Cordella e altri c. Italia (24 gen 2019) · Stichting Mothers of Srebrenica c. Paesi Bassi (dec., 11 giu 2013). Corte di Cassazione, caso Vacca (ott 2018); Tribunale di Velletri (lug 2026), secondo quanto riportato.